Legge 18 maggio 1967, n. 312 Art. 2
All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608 , riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.