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Legge 15 maggio 1967, n. 355 · Legge 15 maggio 1967, n. 355 — Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture

Legge 15 maggio 1967, n. 355 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall' articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.