Legge 3 maggio 1967, n. 310 Art. 4
Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1 maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78 , con le modalita' di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella: Coefficiente Misure mensili di stipendio lorde dell'asseg no 271 23.350 325 24.625 402 31.500 500 39.000 670 52.000 900 70.000 970 75.000