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Legge 3 maggio 1967, n. 273 · Legge 3 maggio 1967, n. 273 — Istituzione in Pescara di un istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca

Legge 3 maggio 1967, n. 273 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le entrate dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca sono costituite: a) da un contributo annuo del Ministero della sanita' di lire 15 milioni; b) dai redditi dei propri beni; c) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento; d) dai contributi di Enti di diritto pubblico, di istituti, associazioni e privati; e) dai compensi per studi e consulenze. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero della sanita', che provvede sentito il Ministero del tesoro. L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.