Legge 1 maggio 1967, n. 316 Art. 8
Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1 maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresi' ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.