Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 99
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .