Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 86
(Stato di previsione del Ministero della difesa a disposizioni relative)
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7.314 unita'.