Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 84
(Stato di previsione del Ministero della difesa a disposizioni relative)
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito per l'anno finanziario 1967 in 70 unita'.