Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 82
(Stato di previsione del Ministero della difesa a disposizioni relative)
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito per l'anno finanziario 1967 in 250 unita'.