Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 78
(Stato di previsione del Ministero della difesa a disposizioni relative)
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967, della somma di complessive lire 95.502.940.000 autorizzata con l'articolo 76 della presente legge.