Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 66
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 35.500.000.000.