Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 34
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.