Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 30
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).