Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 103
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, ai termini dell' art. 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11.380.000.000.