Legge 24 aprile 1967, n. 261 Art. 5
Il quarto capoverso dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 , e' sostituito dai seguenti: "Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente".