Legge 21 aprile 1967, n. 272 Art. 2
Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravita' della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata. In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.