Legge 9 marzo 1967, n. 150 Art. 6
Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.
Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.