Legge 9 marzo 1967, n. 150 Art. 1
Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti. A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto e' annessa la scuola media statale e possono altresi' essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.