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Legge 9 marzo 1967, n. 150 · Legge 9 marzo 1967, n. 150 — Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali

Legge 9 marzo 1967, n. 150 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti. A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto e' annessa la scuola media statale e possono altresi' essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.