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Legge 9 marzo 1967, n. 121 · Legge 9 marzo 1967, n. 121 — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea

Legge 9 marzo 1967, n. 121 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Soprintendenza alle antichita' delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichita' dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, mediante decreti annuali del Ministro per la pubblica istruzione, con cui si approvano i relativi programmi di lavoro. Alle predette Soprintendenze e' affidata la redazione di singoli piani annuali, concernenti: a) lo sviluppo delle ricerche e degli scavi; b) l'acquisto di terreni aventi interesse archeologico, nonche' di immobili eventualmente esistenti sui medesimi terreni; c) l'acquisto o la costruzione di immobili da destinarsi localmente a sede di musei; d) il restauro e l'ampliamento di musei gia' esistenti e la sistemazione dei nuovi. Alle medesime Soprintendenze e' altresi' affidata l'esecuzione di tutte le opere approvate nonche' l'eventuale proposta, agli organi competenti, di piani regolatori per ciascuna localita' limitatamente alle zone archeologiche determinate.