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Legge 7 marzo 1967, n. 117 · Legge 7 marzo 1967, n. 117 — Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento

Legge 7 marzo 1967, n. 117 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola. Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria. Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.