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Legge 7 marzo 1967, n. 117 · Legge 7 marzo 1967, n. 117 — Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento

Legge 7 marzo 1967, n. 117 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.