Legge 7 marzo 1967, n. 117 Art. 7
Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.