Legge 27 febbraio 1967, n. 48 Art. 21Presidente dell'I.S.P.E
TITOLO III. ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (I.S.P.E.)
((Il presidente dell'ISPE e' nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' stabilita l'indennita' spettante per detto incarico)) .