Legge 8 febbraio 1967, n. 34 Art. 1
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Isonzo, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Isonzo, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.