Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 6Il Comitato dei delegati - Convocazioni
TITOLO II Degli organi della Cassa
Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonche' ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da almeno un quarto dei componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonche' l'elenco degli argomenti da trattare. Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste alla lettera a) del penultimo comma del precedente articolo 5, le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.