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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 37Rateazione dei riscatti

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

E' consentito il versamento rateale delle annualita' di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente articolo 36 da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non puo' avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata. In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.