Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 32Privilegi ed esenzioni fiscali
TITOLO IV Della gestione finanziaria
Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidita', vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.