Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 3Organi della Cassa
TITOLO II Degli organi della Cassa
Sono organi della Cassa: 1) il presidente; 2) il Comitato dei delegati; 3) il Consiglio di amministrazione; 4) la Giunta esecutiva; 5) il Collegio dei sindaci. Ai Collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. ((La Cassa e' autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dal comitato dei delegati)) .