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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 25Delle altre forme di assistenza

CAPO II DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

In KraftAmtlicher Text

L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente articolo 21 e' attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva. Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera b), primo comma del precedente articolo 24. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1982, N. 773))