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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 23Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti

CAPO II DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

In KraftAmtlicher Text

Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonche' i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia. A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico: a) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa; b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 21 o anche di eta' superiore so inabili al lavoro; c) gli ascendenti di eta' superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.