Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 21Forme di assistenza

CAPO II DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

In KraftAmtlicher Text

La Cassa attua l'assistenza: a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio; b) con provvidenze a favore di coloro che trovarsi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera a); c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera a), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali. Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui allo articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152 , accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi articoli 24 e 25.