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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 14Pensione di invalidita

TITOLO III Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi CAPO I DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

In KraftAmtlicher Text

La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione e purche' ricorra una delle seguenti condizioni: a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa; b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento. La pensione di invalidita' non e' cumulabile con la pensione di vecchiaia.