Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 12Prestazioni previdenziali
TITOLO III Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi CAPO I DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
Il trattamento previdenziale della Cassa consiste nella liquidazione di pensioni di vecchiaia, di pensioni di invalidita', di pensioni ai superstiti e di indennita' una tantum nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.