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Legge 4 febbraio 1967, n. 27 · Legge 4 febbraio 1967, n. 27 — Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma

Legge 4 febbraio 1967, n. 27 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 (500 milioni) e 1967 (1.500 milioni). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.