Legge 16 dicembre 1966, n. 1131 Art. 2
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.