Legge 12 dicembre 1966, n. 1130 Art. 2
All'onere di lire 30.450.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , concernente l'importazione di banane fresche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.