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Legge 1 dicembre 1966, n. 1080 · Legge 1 dicembre 1966, n. 1080 — Assegnazione di lire 900.000.000 all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con la esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio

Legge 1 dicembre 1966, n. 1080 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.