Legge 8 novembre 1966, n. 1043 Art. 1
E' autorizzata la concessione di lire 100 milioni quale contributo straordinario per il periodo 10 luglio 1965-30 giugno 1966 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).