Legge 31 ottobre 1966, n. 946 Art. 1
I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.