Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 52Norme finanziarie
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 if 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.