Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 49Norme finanziarie
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilita' derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.