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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 49Norme finanziarie

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

In KraftAmtlicher Text

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilita' derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.