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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 21Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana

TITOLO V PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

In KraftAmtlicher Text

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere gia' previste dalle vigenti disposizioni: a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acque potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso; b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalita'; c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purche' necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso; d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche. Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.