Legge 24 ottobre 1966, n. 932 Art. 6
L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non puo' essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.
L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non puo' essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.