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Legge 24 ottobre 1966, n. 887 · Legge 24 ottobre 1966, n. 887 — Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Legge 24 ottobre 1966, n. 887 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente: gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro; gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , purche' risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato; gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.