Legge 24 ottobre 1966, n. 887 Art. 3
Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. I e 2 allegate alla presente legge. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.