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Legge 24 ottobre 1966, n. 887 · Legge 24 ottobre 1966, n. 887 — Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Legge 24 ottobre 1966, n. 887 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio