Legge 18 ottobre 1966, n. 931 Art. 1
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134 , e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.