Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 11
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa; b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.