Legge 12 ottobre 1966, n. 863 Art. 1
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con l'Isonzo ed il confine di Stato.
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con l'Isonzo ed il confine di Stato.