Legge 4 ottobre 1966, n. 907 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965.