Legge 4 ottobre 1966, n. 860 Art. 5
All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64. A quello di pari importo relativo all'anno 1965, nonche' a quello di pari importo relativo all'anno 1966, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.